1. Per la stagione venatoria 2007/2008 le regioni possono richiedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, attuativo del citato articolo 9, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris) al fine di prevenire gravi danni alla salute pubblica negli abitati e alle colture agricole.
2. Al fine di cui al comma 1, le regioni interessate inviano, entro il 31 luglio 2007, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati sulla popolazione della specie interessata ai sensi del medesimo comma 1, i dati sui rischi per la salute pubblica e per le colture agricole, nonché le informazioni concernenti le modalità ed i limiti del prelievo, per l'acquisizione del relativo parere scientifico. Qualora l'Istituto non emetta il proprio parere entro un mese dalla data di ricezione della documentazione prevista dal periodo precedente, il parere deve intendersi positivo.
3. L'autorizzazione al prelievo in deroga è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne stabilisce le condizioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro la data di inizio della stagione venatoria 2007/2008.
4. Possono esercitare il prelievo in deroga di cui al presente articolo i cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne fanno richiesta all'amministrazione provinciale di competenza e che risultano essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalle regioni e rilasciata dalle province. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti